Servizi per le industrie e gli artigiani: Immissione di rumore nelle abitazioni (art. 844 codice civile)

Spesso capita che in prima battuta il cittadino disturbato dall’attività dell’industria si rivolge tramite il Comune alla ARPA, Agenzia Regionale Protezione Ambiente. Una volta che l’ARPA ha effettuato le misurazioni è possibile che l’attività industriale rientri nei limiti di legge, in caso contrario, tramite il Comune, il titolare dell’attività industriale viene dovrà presentare un progetto di bonifica acustica.

Una volta che l’ARPA ha costatato che l’attività industriale rispetta i limiti amministrativi oppure il titolare dell’attività industriale ha eseguito gli interventi per rientrare nei limiti, il cittadino disturbato continuerà ad esserlo ancora, e visto che con l’intervento dell’ARPA, cioè del Comune, non ha risolto il suo problema si rivolge al palazzo Tribunale per risolvere completamente il disturbo causato dall’attività della fabbrica.

La differenza tra il criterio amministrativo (DPCM 14/11/97), applicato dal Comune e dalla ARPA, e il criterio Giurisprudenziale (art. 844 c.c.), applicato dal Giudice, è che:

  • secondo il DPCM 14/11/97 il limite massimo differenziale diurno è 5 dB (dalle ore 6 alle ore 22) e quello notturno è 3 dB (dalle ore 22 alle ore 6) e mentre per il criterio Giurisprudenziale è 3 dB, sia di giorno sia di notte;
  • il limite differenziale previsto dal criterio amministrativo (comma 2, dell’art. 4 del DPCM 14/11/97) non si applica in quanto ogni effetto del rumore è, in tali condizioni, da ritenersi trascurabile:a) se il rumore misurato a finestre aperte è inferiore a 50 dBA durante il periodo diurno ed a 40 dBA durante il periodo notturno
    b) se il rumore misurato a finestre chiuse è inferiore a 35 dBA durante il periodo diurno ed a 25 dBA durante il periodo notturnomentre il criterio giurisprudenziale si applica sempre, senza limiti inferiori;
  • la differenza tra i due criteri non è soltanto numerica, come già visto, perché è diversa la metodologia della misurazione fonometrica, cioè è diverso il “peso” dei decibel, come nella figura che segue.

Immagine tratta da: "Il rumore del vicinato", G. Campolongo, Maggioli Editore

Nella figura sono rappresentate due bilance che “pesano” lo stesso rumore, entrambe con il “peso” di 3 decibel. Ma i decibel della bilancia giudiziaria sono più leggeri dei decibel di quella amministrativa. Con i decibel più leggeri il rumore non va bene, mentre con i decibel più pesanti lo stesso rumore va bene (di Giorgio Campolongo, Maggioli Editore).

Con il DPCM 14/11/97 le due misurazioni, con e senza la sorgente, hanno differenza minore rispetto alla differenza che risulta con la metodologia per il limite di giurisprudenza.

E’ come se pesassimo il rumore sulla “bilancia” della giustizia: su un piatto della bilancia il rumore in esame e sull’altro i 5 o i 3 pesi da 1 decibel ciascuno. Al di là della differenza numerica, i pesi sono diversi nei due casi: con il DPCM 14/11/97 sono più pesanti di quelli di giurisprudenza. Questo è il motivo principale della maggiore permissività del criterio amministrativo rispetto a quello giurisprudenziale; la differente permissività introdotta dalla differenza numerica tra 5 e 3 dB è secondaria. Perciò spesso avviene che il rumore risulta accettabile per il limite differenziale di 5 dB (di giorno) o 3 dB (di notte) del decreto e risulta non tollerabile per il limite di giurisprudenza di 3 dB (sia di giorno sia di notte).

Servizi per le industrie e gli artigiani: Immissione di rumore nelle abitazioni (art. 844 codice civile)

La legge (art. 844 codice civile) prescrive che l’immissione di rumore, causato dal funzionamento di tutta l’attività dell’industria, all’interno dell’abitazione disturbata non deve superare il limite massimo della “normale tollerabilità” che è uguale a 3 dB oltre il rumore di fondo.