Servizi per le imprese di costruzioni: Valutazione di impatto acustico
Se l’opera da realizzare prevede impianti condominiali rumorosi, come ad esempio centrali termiche o impianti di condizionamento.
Se l’opera da realizzare è un grande insediamento che produrrà nelle ore di punta una maggiore rumorosità di traffico indotto, occorrerà far effettuare la valutazione di impatto acustico.
La valutazione di impatto acustico, come quella del clima acustico, deve essere redatta da un tecnico competente in acustica iscritto nell’apposito elenco regionale.
VALUTAZIONE DELL’IMPATTO ACUSTICO DEI CANTIERI
Per i cantieri edili, il cui rumore eccede i limiti fissati dal D.P.C.M. 14/11/97, può essere richiesta al Comune l’autorizzazione “in deroga” (lett. h), 1° comma, art. 6, L. 447/95) e di regola il Comune, dopo aver esaminato la relazione dell’impatto acustico e degli interventi di bonifica acustica previsti, rilascia l’autorizzazione.
Per la Regione Lombardia, il rilascio delle autorizzazioni per le attività temporanee “in deroga” è normato dalla legge regionale (art. 8 della L.R.Lombardia 13/01).
Il responsabile del cantiere, prima dell’inizio dei lavori, deve far predisporre da un tecnico competente in acustica la valutazione d’impatto acustico del cantiere previsto. La valutazione deve essere effettuata per i ricettori più sensibili. Nella valutazione bisognerà prendere in considerazione la popolazione esposta, la durata del cantiere, l’orario di inizio e fine lavori sia giornaliero che settimanale.
Il Sindaco, previo parere di competenza dell’ARPA, rilascia l’autorizzazione in deroga con le prescrizioni relative ai valori di rumorosità e all’orario del cantiere.