Servizi per i cittadini: Consulenza tecnico-legale per l’immissione di rumore nelle abitazioni (art. 844 codice civile)
Non tutti sanno che la legge (l’art. 844 del codice civile) vieta l’immissione di rumore all’interno delle abitazioni oltre il limite della normale tollerabilità. Quindi il cittadino che è disturbato dai rumori provenienti ad esempio dall’attività di un pub o di un ristorante o dagli impianti condominiali, oppure da un condizionatore privato o addirittura dai treni della vicina ferrovia, possono tutelarsi chiedendo il rispetto del limite della “normale tollerabilità”.
L’ARPA è obbligata a misurare secondo i parametri amministrativi (DPCM 14/11/97) e non secondo i parametri giurisprudenziali (art. 844 c.c.). I limiti amministrativi tutelano la persona disturbata meno dei limiti giudiziari.
Al fine di valutare se un rumore supera o non supera il limite di legge (normale tollerabilità, art. 844 c.c.) bisogna effettuare due misurazioni, la misurazione dell’immissione di rumore, quando la sorgente del rumore in questione è funzionante, e la misurazione del “rumore di fondo”, quando la sorgente del rumore non è funzionante.
L’immissione del rumore è rappresentata dalle fluttuazioni del livello sonoro del rumore intrusivo i cui picchi, mediamente, non devono superare il limite massimo della “normale tollerabilità”.
Il limite massimo della tollerabilità è uguale a 3 dB oltre il rumore di fondo.
Il rumore di fondo (espresso come L95) è il livello sonoro, misurato in assenza di rumore intrusivo, che viene superato per il 95% del tempo, cioè quasi sempre, cioè pari al valore quasi minimo.
Ad esempio, un dato rumore intrusivo produce nell’abitazione in esame fluttuazioni con picchi di 30 dBA. Il rumore di fondo L95 è 22 dBA, quindi il limite massimo della tollerabilità è 25 dBA (= 22 + 3) e il rumore intrusivo 30 dBA supera detto limite massimo.
Nelle abitazioni si possono avere diversi tipi di immissione di rumore. Di seguito si riportano soltanto i casi più comuni:
- IL RUMORE DEGLI IMPIANTI CONDOMINIALI
Molto spesso capita che il rumore prodotto dagli impianti rendano invivibile un locale o addirittura l’intero appartamento, perché gli impianti stessi sono stati progettati e costruiti male, o perché semplicemente il problema dell’acustica non è mai stato preso in considerazione né dal progettista né dall’installatore.
Molti impianti che causano disturbo sono condominiali: la centrale termica, l’autoclave, l’ascensore, l’impianto dell’aria condizionata, i cancelli oleodinamici dei box, ecc.
Questi rumori si trasmettono maggiormente nel locale attiguo alla sorgente di rumore e la trasmissione può essere per “via d’aria”, quando si sentono di più a finestra aperta, oppure “per via solida” o “per via strutturale”, cioè come vibrazioni attraverso le strutture murarie, quando si sentono di più a finestra chiusa. Ovviamente il rumore può trasmettersi per via sia aerea e sia strutturale.
La legge (art. 844 codice civile) prescrive che l’immissione di rumore nelle abitazioni (causata anche dagli impianti condominiali) non deve superare il limite massimo della “normale tollerabilità” che è uguale a 3 dB oltre il rumore di fondo (il rumore di fondo è misurato quando l’impianto in questione è spento).
- IL RUMORE DELLE ATTIVITÀ ARTIGIANE E INDUSTRIALI
E’ frequente che la rumorosità causata da lavorazioni artigianali o da impianti industriali renda invivibile l’appartamento. Di solito l’attività produttiva – e quindi il rumore – è soltanto di giorno, ma se l’attività è anche notturna, il disturbo percepito è maggiore perché di notte si vuole dormire e, per giunta, la sensazione soggettiva del rumore è maggiore perché il rumore di fondo rispetto al giorno è più basso.
La persona è disturbata non tanto dal rumore prodotto dall’attività dei lavoratori, ma dalla rumorosità emessa dagli impianti che spesso sono: moto-ventilanti e compressori di gruppi di condizionamento, aspirazione dell’aria per “sollevamento polveri”, ventilazione, pompe, magli, presse, cesoie, trapani, macchine della lavorazione del legno, ecc.
Se il laboratorio artigianale non è collegato strutturalmente all’edificio disturbato i rumori si trasmette per “via d’aria”, con disturbo maggiore a finestra aperta. Se invece la struttura del laboratorio è collegato all’edificio, la trasmissione del rumore può essere sia per “via d’aria”, sia “per via solida” o “per via strutturale”, cioè come vibrazioni attraverso le strutture murarie, e si sente di più a finestra chiusa.
La legge (art. 844 codice civile) prescrive che l’immissione di rumore nelle abitazioni, causato dal funzionamento degli impianti o dall’attività lavorativa, non deve superare il limite massimo della “normale tollerabilità” che è uguale a 3 dB oltre il rumore di fondo (il rumore di fondo è misurato quando l’impianto in questione è spento o l’attività lavorativa in questione è ferma).
- IL RUMORE DELLE ATTIVITÀ COMMERCIALI
I piani terra degli edifici sono spesso adibiti a locali pubblici: pub, ristoranti, pizzerie, discoteche, gelaterie, supermercati, ecc.
Di regola queste attività commerciali sono rumorose e, spesso, succede che il titolare dell’attività ha fatto eseguire dei lavori di ristrutturazione senza tenere conto delle problematiche acustiche. L’architetto incaricato della ristrutturazione punta, il più delle volte, ad ottenere un risultato estetico e trascura l’isolamento acustico.
La rumorosità percepita nelle abitazioni ai piani superiori è causata, il più delle volte, dall’impianto di diffusione sonora, dai compressori dei banchi-frigo, dal condizionatore e dal vociare dei clienti.
La trasmissione di questi rumori, in particolar modo, all’appartamento sovrastante avviene “per via solida” o “per via strutturale”, e si avverte di più a finestra chiusa. Invece il vociare dei clienti si trasmette principalmente per “via d’aria” e il disturbo maggiore si ha a finestra aperta.
L’immissione di rumore nelle abitazioni è causata dal funzionamento di tutta l’attività del locale pubblico e dovuta al funzionamento dei diversi impianti e al vociare dei clienti, che la normativa chiama rumore “antropico”.
La legge (art. 844 codice civile) prescrive che l’immissione di rumore all’interno dell’abitazione disturbata non deve superare il limite massimo della “normale tollerabilità” che è uguale a 3 dB oltre il rumore di fondo.
- IL RUMORE PRODOTTO NELL’APPARTAMENTO ADIACENTE
Capita spesso che dall’appartamento adiacente una persona, per diletto o per motivi di lavoro o di studio, causi immissioni di rumore, che rendono invivibile un locale o l’intero appartamento.
Un caso frequente è il pianoforte, suonato sia per diletto sia per lavoro sia per studio, quando il pianista è un professionista concertista o insegnante di musica o studente del conservatorio.
Altri casi sono il volume dello stereo o della televisione tenuto troppo alto, il condizionatore, l’eccessivo calpestio e trascinamento di sedie, ecc.
La legge (art. 844 codice civile) prescrive che l’immissione di rumore nelle abitazioni non deve superare il limite della “normale tollerabilità”, che la giurisprudenza ha fissato nel limite massimo di 3 dB oltre il rumore di fondo.
- IL RUMORE DEI TRENI E DELLE METROPOLITANE
In una città come Milano in cui le linee della metropolitana negli ultimi anni si sono moltiplicate è facile riscontrare un’eccessiva rumorosità dovuta al passaggio dei treni.
Molte persone inconsapevolmente affermano di essere disturbati dalle vibrazioni causate dal passaggio del treno.
Il disturbo da vibrazioni è accompagnato dal simultaneo disturbo del rumore.
Anche in questo caso il limite massimo della “normale tollerabilità” è di 3 dB oltre il rumore di fondo.