Servizi per i gestori di locali: Articoli del Codice Civile
IMMISSIONI DI RUMORE NELLE ABITAZIONI
Art. 844 Immissioni
Il proprietario di un fondo non può impedire le immissioni di fumo o di calore, le esalazioni, i rumori, gli scuotimenti e simili propagazioni derivanti dal fondo del vicino, se non superano la normale tollerabilità, avuto anche riguardo alla condizione dei luoghi (890, Cod. Pen. 674).
Nell’applicare questa norma l’autorità giudiziaria deve contemperare le esigenze della produzione con le ragioni della proprietà. Può tener conto della priorità di un determinato uso.
Art. 659 Disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone (codice penale)
1. Chiunque, mediante schiamazzi o rumori, ovvero abusando di strumenti sonori o di segnalazioni acustiche, ovvero suscitando o non impedendo strepiti di animali, disturba le occupazioni o il riposo delle persone, ovvero gli spettacoli, i ritrovi o i trattenimenti pubblici, è punito con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda fino a 309 euro .
2. Si applica l’ammenda da 103 euro a 516 euro a chi esercita una professione o un mestiere rumoroso contro le disposizioni della legge o le prescrizioni dell’Autorità.
L’articolo 659 del codice penale disciplina due distinte fattispecie contravvenzionali una di carattere generale, preveduta e sanzionata al primo comma, che riguarda indistintamente “chiunque” ponga in essere il fatto illecito in questione e una seconda, di cui al secondo comma, che sanziona (a determinate condizioni) le condotte rumorose poste in essere da chi per professione o mestiere svolge delle attività, per loro natura, rumorose.
Analizzando la fattispecie contemplata dal primo comma dell’art. 659 del codice penale si può innanzitutto osservare che ci troviamo di fronte ad un cosiddetto reato di pericolo. Il legislatore ha inteso cioè tutelare in un ottica di salvaguardia dell’ordine pubblico il bene costituito dalla quiete pubblica ma anche quello della tranquillità privata con particolare riguardo al riposo delle persone e al tranquillo svoglimento delle loro occupazioni (si pensi quindi ad attività lavorative che richiedono concentrazione, allo studio, alla lettura etc.)
Gli elementi costitutivi della fattispecie di reato sono:
1) Condotta, di tipo commissivo od omissivo, idonea a determinare il disturbo delle occupazioni o del riposo.
2) Dolo o colpa (elemento soggettivo). E’ cioè necessario che l’agente si renda conto di porre in essere una condotta lesiva del bene costituito dalla quiete pubblica e privata (dolo), ovvero che avrebbe dovuto rendersene conto usanto la normale diligenza (colpa)
Va chiarito che ai fini della sanzionabilità della condotta e della conseguente punibilità del soggetto agente è necessario che la stessa sia astrattamente idonea a determinare un disturbo diffuso e generalizzato delle occupazioni e/o del riposo di una multitudine di persone, quantunque sia anche una sola persona a lamentarsene.
Pertanto per fare un esempio nel caso di un soggetto che, in un condominio, suonando la chitarra, la batteria, o il pianoforte, di mattina, arreca disturbo ad uno studente; Lo stesso non potrà addurre a giustificante della condotta rumorosa la circostanza che gli altri condomini di mattina siano a lavoro e non vengano disturbati, poichè qualora si trovassero a casa sarebbero comunque disturbati. E’ chiaro che non si può comunque prescindere da un accertamento in concreto della lesività potenziale dell’attività rumorosa.
Ulteriore esempio: nel caso di bambini che giocando provocano schiamazzi ovvero nel caso di cani che abbaiono non è esclusa la responsabilità dei genitori/padroni sussistendo in capo agli stessi un obbligo di vigilanza sull’operato dei bambini che fanno rumore ovvero dei cani che latrano. In questo caso la responsabilità per il rumore provocato va ricollegata alla condotta omissiva da parte di chi ha un obbligo di vigilanza (culpa in vigilando)
Il secondo comma dell’articolo 659 del codice penale si sofferma sull’ipotesi in cui la condotta rumorosa sia realizzata da chi per professione o mestiere, per sua stessa natura di carattere rumoroso, contravviene alle normative vigenti (leggi nazionali, regionali, regolamenti comunali etc) relative al corretto svolgimento dell’attività rumorosa in questione. Nella fattispecie in esame non è necessario accertare quindi la natura rumorosa della condotta, la quale si presume “iuris et de iure” e “ipso facto” cioè per il fatto stesso che l’attività rumorosa venga svolta; l’accertamento ai fini della sanzionabilità riguarderà quindi la violazione delle normative di carattere legislativo e delle prescrizioni di natura amministrativa da parte di chi esercità il mestiere rumoroso.
Ad es: chi svolge la professione di meccanico o falegname in un quartiere adibito esclusivamente a zona residenziale e sanzionabile in qualunque momento. Altro esempio: l’officina meccanica o la falegnameria si trovano in una zona artigianale nella quale i regolamenti comunali prevedono comunque che non vengano svolte attività rumorose dalle ore 14:00 alle 17:00 e dalle 22:00 alle 08:00 oppure anche il sabato e la domenica, in questi casi la sanzionabilità della condotta sarebbe legata ai limiti orari e temporali suddetti.
Entrambe le fattispecie di reato sono oblabili: con oblazione facoltativa (a discrezione del giudice) la prima (essendo prevista quale pena anche la reclusione), ex art 162 bis c.p.; con oblazione semplice (art 162 c.p.) la seconda essendo prevista esclusivamente la sanzione dell’ammenda.