Servizi per i comuni: Normativa
La legge Quadro n. 447/1995
Con la Legge Quadro n. 447/1995 sull’inquinamento acustico, e successivamente sia con i decreti attuativi e sia con le normative regionali si è voluto migliorare la qualità della vita delle persone per quanto riguarda la componente ambientale dovuta al rumore.
La legge quadro all’art. 6 ha individuato le competenze dei comuni.
Il comma 1 riporta:
Sono di competenza dei comuni, secondo le leggi statali e regionali e i rispettivi statuti:
- la classificazione del territorio comunale secondo i criteri previsti dall’articolo 4, comma 1, lettera a);
- il coordinamento degli strumenti urbanistici già adottati con le determinazioni assunte ai sensi della lettera a);
- l’adozione dei piani di risanamento di cui all’articolo 7;
- il controllo, secondo le modalità di cui all’articolo 4, comma 1, lettera d) , del rispetto della normativa per la tutela dall’inquinamento acustico all’atto del rilascio delle concessioni edilizie relative a nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative e a postazioni di servizi commerciali polifunzionali, dei provvedimenti comunali che abilitano alla utilizzazione dei medesimi immobili ed infrastrutture, nonché dei provvedimenti di licenza o di autorizzazione all’esercizio di attività produttive;
- l’adozione di regolamenti per l’attuazione della disciplina statale e regionale per la tutela dall’inquinamento acustico
- la rilevazione e il controllo delle emissioni sonore prodotte dai veicoli, fatte salve le disposizioni contenute nel D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;
- i controlli di cui all’articolo 14, comma 2;
- h. l’autorizzazione, anche in deroga ai valori limite di cui all’articolo 2, comma 3, per lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e per spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile, nel rispetto delle prescrizioni indicate dal comune stesso.
Il comma 2 riporta:
Al fine di cui al comma 1, lettera e) , i comuni, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, adeguano i regolamenti locali di igiene e sanità o di polizia municipale, prevedendo apposite norme contro l’inquinamento acustico, con particolare riferimento al controllo, al contenimento e all’abbattimento delle emissioni sonore derivanti dalla circolazione degli autoveicoli e dall’esercizio di attività che impiegano sorgenti sonore.
Il comma 3 riporta:
I comuni il cui territorio presenti un rilevante interesse paesaggistico-ambientale e turistico, hanno la facoltà di individuare limiti di esposizione al rumore inferiori a quelli determinati ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera a), secondo gli indirizzi determinati dalla regione di appartenenza, ai sensi dell’articolo 4, comma 1, lettera f). Tali riduzioni non si applicano ai servizi pubblici essenziali di cui all’articolo 1 della L. 12 giugno 1990, n. 146.
Il comma 4 riporta:
Sono fatte salve le azioni espletate dai comuni ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 57 dell’8 marzo 1991, prima della data di entrata in vigore della presente legge. Sono fatti salvi altresì gli interventi di risanamento acustico già effettuati dalle imprese ai sensi dell’articolo 3 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 1991. Qualora detti interventi risultino inadeguati rispetto ai limiti previsti dalla classificazione del territorio comunale, ai fini del relativo adeguamento viene concesso alle imprese un periodo di tempo pari a quello necessario per completare il piano di ammortamento degli interventi di bonifica in atto, qualora risultino conformi ai principi di cui alla presente legge ed ai criteri dettati dalle regioni ai sensi dell’articolo 4, comma 1, lettera a).
La Legge Quadro prevede che tutto il territorio Comunale sia diviso in zone. Le zone sono sei e per ciascuna di queste sono fissati i limiti diurni e notturni di “rumorosità” ammessa.
La Legge Quadro e i successivi decreti stabiliscono che tutte le sorgenti sonore devono rispettare dei livelli massimi prescritti, cioè i limiti di emissione e di immissione, assoluti e differenziali, come espressamente richiesto dalla normativa vigente:
– Il DPCM 01/03/91 “Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell’ambiente esterno”
– il DPCM 14/11/97 “Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore”
– Per la Lombardia:
- Legge Regionale Lombardia 10/08/2001 n. 13 “Norme in materia di inquinamento acustico“
- DGR Lombardia n. 7/8313 del 08/03/02 “Modalità e criteri di redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e di valutazione previsionale di clima acustico“.