Servizi per i professionisti: Collaudi a fine lavori dei requisiti acustici passivi degli edifici (DPCM 5/12/97)

La legge richiede il rispetto dei requisiti acustici prescritti dal DPCM 5/12/97 in opera e non soltanto in fase di progettazione. Al fine di valutarne il rispetto bisogna eseguire delle prove di collaudo secondo le norme:
UNI EN ISO 140 “Acustica – Misura dell’isolamento acustico in edifici e di elementi di edificio“:

– Parte 4: Misurazioni in opera dell’isolamento acustico per via aerea tra ambienti; (R’w)
– Parte 5: Misurazioni in opera dell’isolamento acustico per via aerea degli elementi di facciata e delle facciate; (D2mnTw)
– Parte 7: Misurazioni in opera dell’isolamento dal rumore di calpestio di solai; (L’nw)
– Parte 14: Linee guida per situazioni particolari in opera

e 717 “Acustica – Valutazione dell’isolamento acustico in edifici e di elementi di edificio“:

– Parte 1: Isolamento di rumori aerei; (Calcolo Indici di valutazione)
– Parte 2: Isolamento di rumore di calpestio. (Calcolo Indici di valutazione).

Da notare che una verifica effettuata su un locale non è valida per gli altri locali non testati, per i quali può soltanto fornire delle indicazioni utili.

La verifica dei requisiti acustici viene condotta nel seguente modo:

  • Per l’isolamento acustico della facciata si utilizza come sorgente sonora una cassa acustica posta all’esterno e orientata verso il centro della finestra, come prescritto dalla norma UNI 140.
    Bisogna effettuare le misurazioni con un microfono posto a 2 m all’esterno della facciata e a quota 1,5 m dal piano del locale ricevente.
    All’interno del locale, con il secondo microfono, bisogna effettuare le misurazioni nei 5 punti prescritti dalla norma UNI.
  • Per il rumore di calpestìo bisogna utilizzare la macchina per il calpestio normalizzato.
    Bisogna posizionare la macchina nelle 4 postazioni prescritte e il microfono nel locale sottostante nelle 4 postazioni prescritte, per le complessive 6 misurazioni “incrociate” prescritte dalla norma UNI.
  • Per il rumore degli impianti idro-sanitari bisogna effettuare le misurazioni del livello sonoro espresso in dBA, come prescritto, come valore massimo con “costante di tempo lenta” (slow).
  • Bisogna effettuare in ogni locale ricevente le prescritte misurazioni del tempo di riverberazione utilizzando lo spegnimento della sorgente sonora “dodecaedro” in una posizione e con microfono in tre posizioni, ripetute due volte, come prescritto dalle norme UNI.
  • In tutte le misurazioni il rumore di fondo deve essere minore di almeno -10 dB rispetto ai livelli sonori misurati, come prescritto dalle norme UNI.

Per le abitazioni il DPCM 5/12/97 stabilisce i seguenti limiti:

  • L’indice di valutazione del potere fonoisolante apparente R’w delle solette o dei muri perimetrali tra unità immobiliari deve essere maggiore o uguale a 50 dB.
    Le norme tecniche di riferimento sono la UNI EN ISO 717-1 del dicembre 1997 e la UNI EN ISO 140-4 del dicembre 2000 al § 3.5 formula (6).
  • L’indice di valutazione dell’isolamento acustico delle facciate, normalizzato rispetto al tempo di riverberazione, D2m,nT,w deve essere maggiore o uguale a 40 dB.
    Le norme tecniche di riferimento sono la UNI EN ISO 717-1 del dicembre 1997 e la UNI EN ISO 140-5 dell’ottobre 2000 al § 3.9 formula (6).
    Se il locale esaminato è un sottotetto agibile, la facciata non è soltanto costituita dalla parete verticale ma anche dalla porzione del tetto del locale.
  • L’indice di valutazione del livello di pressione sonora di calpestìo normalizzato rispetto all’assorbimento acustico L’n,w deve essere minore o uguale a 63 dB.
    Le norme tecniche di riferimento sono la UNI EN ISO 717-2 del dicembre 1997 e la UNI EN ISO 140-7 del dicembre 2000 al § 3.3 formula (2).
  • Il rumore dell’ascensore o degli impianti idro-sanitari (impianti discontinui), misurato nei locali delle unità immobiliari attigue o sottostanti o sovrastanti o anche nella stessa unità immobiliare, nel locale diverso comunque dal locale in cui il rumore si genera, deve essere minore o uguale a 35 dBA, mentre quello degli impianti continui deve essere minore o uguale a 25 dBA.

Le misurazioni per avere validità legale devono essere eseguite da un tecnico competente in acustica ambientale, con fonometro in classe 1 che deve essere stato tarato da un laboratorio certificato da meno di due anni.

Il DPCM 5/12/1997 NON OBBLIGA ad eseguire le prove in opera, però richiede che a lavoro ultimato i requisiti acustici siano rispettati. I Comuni, le Province e le Regioni possono comunque emanare provvedimenti più restrittivi, ad esempio aumentare il livello prestazionale delle strutture oppure rendere obbligatorio, al fine del rilascio del certificato di abitabilità/agibilità, il collaudo dei requisiti acustici. Però il Regolamento Edilizio del comune non può fissare limiti più blandi rispetto a quelli fissati dal DPCM 5/12/97.

Ristrutturazioni

In caso di ristrutturazione, fatto salvo leggi regionali e regolamenti edilizi locali, secondo la circolare del 9/3/1999, del Ministero dell’Ambiente al Comune di Genova, il DPCM va applicato solo:

  • in caso di ristrutturazione totale
  • ai nuovi impianti tecnologici installati negli edifici.

In Lombardia gli interventi edilizi sulle abitazioni esistenti devono, ovviamente, rispettare i requisiti del DPCM 5/12/97 ma non devono necessariamente essere corredati da “dichiarazione del progettista che attesti il rispetto dei requisiti acustici stabiliti dal DPCM 5/12/97 e dai regolamenti comunali” (comma 1, art. 7, legge Lombardia 13 del 2001) fino a quando la Regione Lombardia avrà definito il periodo di sperimentazione (comma 5, art. 7).

Di seguito riporto degli esempi di ristrutturazione con i relativi requisiti acustici da rispettare: