Servizi per i gestori di locali: Normativa. la Legge Quadro n. 447/1995

La legge quadro n. 447/1995

La Legge Quadro n. 447/1995 sull’inquinamento acustico, i relativi  decreti attuativi e le normative regionali avevano lo scopo di migliorare la qualità della vita delle persone per quanto riguarda la componente ambientale dovuta al rumore.

La Legge Quadro e i decreti attuativi stabiliscono che tutte le sorgenti sonore devono rispettare i livelli massimi prestabiliti.

Il responsabile dell’attività ha il dovere di verificare che siano rispettati i limiti di immissione, assoluti e differenziali, come espressamente richiesto dalla normativa cogente, in relazione al tipo di zona in cui sorge la struttura e alla rumorosità prodotta dai clienti e dagli impianti, che si trasmette agli edifici vicini. La normativa cogente è:

– La legge quadro sull’inquinamento acustico n. 447/95

– Il DPCM 01/03/91 “Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell’ambiente esterno

– Il DPCM 14/11/97 “Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore

– Per la Lombardia:

  • La legge regionale Lombardia 10/08/2001 n. 13 “Norme in materia di inquinamento acustico
  • La DGR Lombardia n. 7/8313 del 08/03/02 “Modalità e criteri di redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e di valutazione previsionale di clima acustico“.

La Legge Quadro prevede che tutto il territorio comunale sia diviso in zone. Le zone sono di sei tipi e per ciascuna sono fissati i valori limite diurni e notturni di rumorosità ammessa.

Il DPCM 14/11/97 fissa dei valori di rumorosità per le singole sorgenti sonore:

–  All’aperto il livello sonoro massimo ammissibile è fissato dall’art. 2 “Valori limite di emissione”. Questo limite si riferisce al rumore prodotto soltanto dagli impianti in esame, misurato sul confine della proprietà.

– Sempre all’aperto il livello sonoro massimo ammissibile è anche fissato dall’art. 3 “Valori limite assoluti di immissione”. Questo limite si riferisce al rumore prodotto dagli impianti e da tutto il restante rumore “residuo”, misurato negli spazi aperti dell’edificio che riceve il rumore.

Se la sorgente sonora è all’interno della fascia di pertinenza delle infrastrutture di trasporto stradali, ferroviarie ed aeroportuali, non vengono applicati i limiti previsti dalla tabella C (art. 3 del D.P.C.M. 14/11/97) ma bisogna rispettare i limiti previsti dalla tabella B (art. 2 del D.P.C.M. 14/11/97) relativi ai valori limite di emissione.

– All’interno delle abitazioni il livello sonoro massimo ammissibile è fissato dall’art. 4 “Valori limite differenziali di immissione“: la differenza tra il rumore ambientale (quando gli impianti funzionano) ed il rumore residuo (quando gli impianti sono spenti) non deve eccedere il limite 5 dB nel periodo diurno e 3 dB nel periodo notturno.

Se la sorgente in esame non rispetta anche uno dei limiti prescritti, il responsabile dell’attività deve attuare tutti gli interventi di mitigazione e contenimento del rumore necessari a riportare i livelli sonori dell’area entro i limiti prescritti.

La legge, nonostante sia in vigore dal lontano 1995, ha previsto anche i limiti nel caso in cui i Comuni non abbiano ancora provveduto alla classificazione acustica del territorio municipale.


Valutazione dell’impatto acustico

L’art. 8, comma 2 e 4, della legge quadro n. 447 “Legge quadro sull’inquinamento acustico” del 26/10/95, stabilisce che per la realizzazione, il potenziamento o la ristrutturazione, delle attività produttive, commerciali o ricreative occorre effettuare una valutazione previsionale dell’impatto acustico.

La valutazione d’impatto acustico è una valutazione previsionale, cioè deve essere effettuata quando ancora l’attività o l’opera non è in funzione, allo scopo di verificare la compatibilità acustica della nuova opera nel contesto in cui l’opera stessa andrà a collocarsi.

La valutazione d’impatto acustico è una comparazione tra lo scenario allo stato di fatto (senza l’opera o attività prevista dal progetto) e lo scenario allo stato di progetto (con l’opera o attività prevista dal progetto) e serve a valutare la “quantità” di rumore apportata dall’opera o dall’attività prevista nel progetto.

La legge quadro n. 447/95 ha demandato alle Regioni il compito di determinare la modalità e i contenuti esatti della valutazione dell’impatto acustico.

La regione Lombardia ha disciplinato la materia con la DGR (Deliberazione della Giunta Regionale) n.13 del 10/8/01 “Norme in materia di inquinamento acustico” e con la DGR n. 7/8313 del 8/3/02 “Modalità e criteri di redazione della documentazione di impatto acustico e di valutazione previsionale di clima acustico” ha stabilito i criteri di redazione della citata valutazione.

La regione Lombardia ribadisce la necessità di verificare preventivamente l’impatto acustico di tutte le nuove attività rumorose per le quali viene richiesta l’autorizzazione alla costruzione o all’avviamento.

La documentazione di valutazione dell’impatto acustico deve essere redatta da un tecnico competente in acustica (articolo 2, comma 6 della legge 447/95).

Prima di realizzare i locali che ospiteranno la futura attività è importante effettuare la valutazione d’impatto acustico, perché in funzione dei risultati che si ottengono si deciderà se effettuare l’attività oppure no. Se sì, si decide se, per proteggere i ricettori più sensibili, sono necessari interventi acustici (insonorizzazione dei locali) particolari.

Al di là dei ricettori più sensibili, le attività (discoteche, circoli privati, pubblici esercizi, impianti sportivi e ricreativi, attività produttive e di servizi commerciali polifunzionali) che devono essere realizzate, potenziate o modificate devono rispettare i valori limite d’immissione del DPCM 14/11/1997.


Valutazione dell’impatto acustico delle attività temporanee

Le attività “temporanee” sono, tipicamente, i cantieri edili e stradali, i concerti rock e le manifestazioni in luogo pubblico.

Le attività e le manifestazioni temporanee hanno livelli sonori alti e, in considerazione della loro occasionalità, secondo il 1° comma, lettera h) dell’art. 6 della L. 447/95 il comune ha la competenza al rilascio dell’autorizzazione “in deroga” per lo svolgimento di attività temporanee, di manifestazioni, di concerti e di spettacoli, in luogo pubblico o aperto al pubblico a carattere temporaneo.

Il responsabile dell’attività temporanea, prima dell’attivazione, deve far predisporre, da un tecnico competente in acustica, una valutazione d’impatto acustico dell’attività, per formulare la richiesta di autorizzazione “in deroga” ai limiti previsti dalla legge.

La valutazione deve essere fatta nei confronti dei ricettori più sensibili. Nella valutazione bisognerà prendere in considerazione la popolazione esposta, la durata, il periodo giornaliero di svolgimento, il traffico indotto e la destinazione d’uso delle aree interessate all’attività.

Il Sindaco, se lo ritiene, rilascia l’autorizzazione in deroga con le prescrizioni relative ai valori di rumorosità e all’orario dell’attività.