Servizi per i professionisti: La responsabilità delle figure professionali

IL PROGETTISTA

Il conferimento dell’incarico di redigere un progetto, secondo la giurisprudenza maggioritaria, costituisce una obbligazione di risultato.

Le obbligazioni di risultato obbligano, appunto, al raggiungimento del risultato pattuito, senza alcun obbligo circa i mezzi per raggiungerlo.

Invece le obbligazioni di mezzi obbligano chi esegue la prestazione soltanto ai  mezzi, cioè alla propria attività, per raggiungere l’obiettivo, ma il raggiungimento stesso esula dall’obbligazione (ad esempio, normalmente il medico deve prestare le cure necessarie ma il risultato della guarigione non è insito nella sua prestazione; l’avvocato deve patrocinare avanti al tribunale, ma la sentenza favorevole non è insita nella sua prestazione).

In caso di mancato raggiungimento del risultato, causa errata o non prevista progettazione acustica, il progettista è inadempiente nei confronti del committente che gli ha affidato l’incarico del progetto e il committente, secondo la regola generale dettata dall’art. 1460 c.c., si può rifiutare di corrispondere in tutto o in parte il compenso al professionista (Cass. n. 2257 del 2/2/07).

Se nel progetto non si è tenuto conto dell’acustica e in seguito emerge che i requisiti acustici di legge non sono stati rispettati, il progettista ne risponde civilisticamente.

Il progettista è tenuto a conoscere, ad applicare ed a redigere un progetto conforme, oltre che al DPCM 5/12/97, anche ai regolamenti locali edilizio e d’igiene, qualora questi siano più restrittivi per i requisiti acustici.

Se il progettista architettonico non ha le conoscenze tecniche della progettazione dei requisiti acustici deve avvalersi di un progettista acustico e, ovviamente, deve poi nel progetto tener conto delle modifiche indicate. Nel caso che le indicazioni date dal progettista acustico, messe in opera, risultino errate o insufficienti per il rispetto dei requisiti del DPCM, il progettista acustico ha la responsabilità della mancanza.

Lo stesso dicasi per il progettista degli impianti, il cui compito non è soltanto di progettare correttamente gli impianti dal punto di vista funzionale, ma anche di assicurarsi che la rumorosità degli impianti stessi rientri nei limiti di legge. Quindi se lui stesso non è specialista in acustica dovrà avvalersi di un progettista impiantista acustico.

L’errata progettazione costituisce inadempimento contrattuale del progettista nei confronti del committente e anche extracontrattuale nei confronti degli acquirenti degli immobili (art. 1669 c.c.) quando il danno è grave.

Quando vengono accertati gravi difetti sono chiamati in giudizio l’appaltatore e il direttore dei lavori. Anche il progettista potrebbe essere chiamato in giudizio dal committente, dall’appaltatore, dal direttore dei lavori e da terze persone (acquirenti degli immobili).

Il progettista avrà la responsabilità di tipo extracontrattuale (art. 1669 c.c) verso l’acquirente, anche quando il progettista stesso sostiene che i gravi difetti sono dovuti al fatto che l’opera è improntata all’eccessiva economicità voluta dal committente.

La responsabilità del progettista può essere estesa anche ai produttori di materiali quando la certificazione del materiale utilizzato risulta non veritiera.

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Il conferimento dell’incarico, da parte del committente, di seguire il corretto svolgimento dei lavori, si concretizza in un’attività intellettuale che, per sua natura, si esplica mediante visite periodiche in cantiere. Quindi non è richiesta al direttore dei lavori una presenza continua ma, secondo il suo giudizio di esperto della materia, di essere presente in funzione delle lavorazioni che vi si svolgono e della difficoltà delle opere da realizzare. Vi saranno, pertanto, cantieri in cui la sua presenza dovrà essere più assidua ed altri dove potrà limitarsi a visite periodiche in occasione delle lavorazioni più complesse.

Il direttore dei lavori, comunque, deve sempre accertare la conformità dell’opera realizzata al progetto e la conformità delle modalità di esecuzione dell’opera al capitolato e alle regole dell’arte.

In altre parole l’obbligazione del direttore dei lavori, nei confronti del committente, è un’obbligazione di mezzi (Cass. n. 15782 del 28/7/05). Tuttavia ciò non significa che il suo incarico debba ritenersi limitato al riscontro della conformità dell’opera al progetto, giacché il direttore dei lavori, come l’appaltatore (e a maggior titolo, attesa la sua preparazione tecnica), è tenuto a individuare e correggere le eventuali carenze progettuali e di esecuzione. In questi casi deve intervenire: disporre anche eventualmente la sospensione dei lavori ed emanare le disposizioni necessarie all’esecuzione a regola d’arte per la quale egli è tenuto ad adoperarsi (Cass. n. 7180 del 30/5/00, n. 11359 del 29/8/00 e n. 15124 del 28/11/01).

Sempre nel caso di carenze progettuali o di esecuzione, il direttore dei lavori può liberarsi dalla relativa responsabilità qualora ne abbia informato il committente e l’appaltatore, e in seguito abbia ricevuto dal committente la conferma delle istruzioni originarie. Tuttavia questo egli farà bene a documentarlo per propria salvaguardia in un’eventuale giudizio di responsabilità. Ma, anche in questo caso, perdura la sua responsabilità nei confronti dei terzi perché l’opera deve infine essere realizzata correttamente.

Qualora il direttore dei lavori faccia eseguire l’opera -di cui egli stesso abbia segnalato al committente le criticità- non potrà più chiamare in causa la propria assicurazione perché egli era consapevole dei difetti e quindi non si tratta di danni accidentali (che sono i soli danni coperti dall’assicurazione).

In caso di vizio grave, il direttore dei lavori non può addurre come propria difesa la norma della tariffa professionale, secondo la quale il direttore dei lavori non ha l’obbligo di una presenza costante in cantiere (art. 17, L. n. 143 del 1949). Infatti la norma concerne soltanto la determinazione del compenso, non il contenuto delle prestazioni, tanto che non esclude affatto l’obbligo di prestare tutta l’attività necessaria per far eseguire i lavori in modo conforme alla regola d’arte.

Anche il direttore dei lavori, come il progettista, se non è competente in materia dei requisiti acustici, deve darne comunicazione al committente e deve chiedere di essere assistito da un tecnico competente in materia che assumerà il ruolo di direttore dei lavori solo per la corretta esecuzione dal punto di vista dell’acustica. Nell’eventualità che il committente non gli affianchi lo specialista acustico, sarà compito dello stesso direttore dei lavori avvalersi di un tecnico qualificato.

Anche se l’opera è improntata sull’economicità, non è escluso il dovere del direttore dei lavori di procedere alla sua realizzazione a regola d’arte (Cass. n. 81 del 7/1/00).

Nel caso in cui il direttore dei lavori non intervenga per eliminare i vizi derivanti da carenze progettuali o esecutive, egli risponde nei confronti:

– del committente. Il direttore dei lavori dovrà provare che l’impedimento, che ha reso impossibile la corretta realizzazione dell’opera, è dipeso da causa a lui non imputabile, non prevedibile né eliminabile, ovvero che è dipeso da colpa di altri, a cui non ha potuto porre in alcun modo rimedio (art. 2236 c.c.);

– dei terzi (acquirenti degli immobili) per gravi difetti (art. 1669 c.c.), perché il direttore dei lavori avrebbe dovuto intervenire per assicurare la conformità dell’esecuzione al progetto e alle regole d’arte.

Quando il direttore dei lavori è chiamato in giudizio può a sua volta chiamare in giudizio l’appaltatore ed eventualmente il progettista, per ribaltare su questi la responsabilità o anche solo per condividerne gli effetti. Infatti il grave difetto nasce dall’omissione di controllo da parte del direttore dei lavori, ma anche dalla cattiva esecuzione, che è imputabile all’appaltatore ed anche al progettista, se l’esecuzione dei lavori è conforme al progetto.

IL PROGETTISTA DEGLI IMPIANTI E IL DIRETTORE DEI LAVORI DEGLI IMPIANTI

Quando gli impianti (centrale termica, ascensore, ecc.) risultano rumorosi oltre i limiti del DPCM 5/12/97, le responsabilità sono da ricercare tra appaltatore, direttore dei lavori degli impianti ed eventualmente il progettista degli impianti.

Le loro responsabilità sono uguali a quelle esaminate più sopra.

IL COLLAUDATORE ACUSTICO

Di regola il collaudatore dovrebbe essere persona diversa dal progettista.

Se il tecnico che effettua il collaudo acustico è lo stesso tecnico incaricato della progettazione acustica dal committente dell’opera, nel caso di collaudo non rispondente ai limiti di legge a causa di errata progettazione, il tecnico ne sarà responsabile nei confronti sia del proprio committente (azione contrattuale) sia degli acquirenti degli immobili (azione extracontrattuale). Ciò perché a quel punto assume anche la veste di progettista (vedere più sopra “La responsabilità del progettista”).

Nell’azione extracontrattuale degli acquirenti degli immobili la responsabilità del progettista acustico può essere estesa, oltre che all’appaltatore e al direttore dei lavori, anche ai produttori di materiali quando la certificazione del materiale utilizzato non sia veritiera.

Se invece il tecnico effettua solo il collaudo, cioè interviene soltanto dopo che l’opera è stata realizzata, ha soltanto un’obbligazione di mezzi e non un’obbligazione di risultato. In altre parole il collaudatore deve soltanto effettuare correttamente le misurazioni e non è certamente responsabile del fatto che i risultati delle sue misurazioni non siano rispondenti ai requisiti di legge.

Siccome la legge richiede che i cinque requisiti acustici, fissati dal DPCM 5/12/97, siano verificati in opera e non specifica quanti collaudi bisogna effettuare, nel caso di un edificio composto da più unità immobiliari, il collaudo è valido soltanto per le parti sottoposte a verifica, e il tecnico nel redigere il rapporto di collaudo dovrà specificare e indicare in modo preciso e univoco quali siano le unità abitative o le parti che sono state sottoposte a verifica.

Il tecnico, per dimostrare la propria diligenza in un eventuale giudizio di responsabilità, dopo aver esaminato tutta la documentazione, deve chiedere al committente di collaudare gli elementi più critici anche perché lo stesso collaudo possa fornire indicazioni significative per l’intero stabile.

Il tecnico è responsabile soltanto per le parti collaudate che vengono indicate nel certificato di collaudo. Sarà il direttore dei lavori che dichiarerà la conformità anche delle altre unità abitative o delle parti restanti. Con tale dichiarazione la validità del collaudo sarà estesa anche al resto dell’edificio.

Quando il tecnico collauda soltanto alcune unità abitative o parti dell’edificio e nel rapporto di prova non specifica quali sono tali unità o parti collaudate, o anche quando estende la validità alle unità e parti non collaudate, egli potrà essere ritenuto responsabile in un eventuale giudizio anche per le unità e le parti che non sono state collaudate.