Servizi per le imprese di costruzioni: I difetti di isolamento acustico
Spesso avviene che l’acquirente acquista un’immobile e scopre, tramite una perizia tecnica, che l’immobile non possiede i requisiti acustici previsti dalla legge (la regola d’arte, costituita dai requisiti acustici prescritti dal DPCM 5/12/97). Siccome i vizi acustici sono vizi occulti, cioè non sono visibili come ad esempio potrebbe essere un parquet graffiato, l’acquirente stesso ha certezza che l’appartamento non è rispondente ai requisiti di legge soltanto eseguendo l’apposita perizia tecnica e quindi poi richiedere una riduzione del prezzo pagato oppure il ripristino dei requisiti di legge.
L’acquirente per ottenere il risarcimento del danno può esercitare l’azione giudiziaria contro coloro che hanno realizzato l’immobile. L’azione giudiziaria è di tipo diverso a seconda del tempo trascorso dopo l’acquisto e a seconda della figura professionale o del ruolo di colui contro il quale si agisce, che possono essere il venditore, l’appaltatore, il progettista o il direttore dei lavori.
L’acquirente può esercitare l’art. 1490 c.c. (vizi) nei confronti del venditore, mentre può esercitare l’art. 1669 c.c. (difetti) nei confronti del venditore-costruttore, dell’appaltatore, del progettista e del direttore dei lavori. Con l’art. 1490 l’azione si prescrive entro un anno dal rogito purché, i vizi acustici, siano stati denunciati entro otto giorni della scoperta; invece con l’art. 1669 la scoperta del vizio deve avvenire entro dieci anni dalla consegna dell’edificio e la denuncia dei difetti acustici deve essere fatta entro un anno dalla scoperta.