Servizi per i gestori di locali: Responsabilità del gestore dei locali
Purtroppo in Italia esiste una grande confusione in materia di acustica. Per quanto riguarda la rumorosità prodotta da tutta l’attività del locale, il gestore del locale, nei confronti della pubblica amministrazione deve rispettare soltanto i limiti previsti dal DPCM 14/11/97.
Quando il cittadino disturbato dall’attività del locale si rivolge al Comune, per avere il sopralluogo dell’ARPA per le misurazioni fonometriche, verrà effettuata una verifica soltanto secondo i parametri amministrativi. Ma se il cittadino invece di rivolgersi all’ARPA si rivolge in Tribunale il Giudice chiederà la verifica non del criterio amministrativo ma del criterio giurisprudenziale (art. 844 codice civile) che è più restrittivo o più penalizzante del criterio amministrativo.
Il gestore dei locali è responsabile dell’immissione di rumore nelle abitazione del circondario e del rispetto dei limiti massimi: del DPCM 14/11/97 per il Comune e della normale tollerabilità dei 3 dB sul rumore di fondo per il Tribunale.